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Legge di Bilancio 2026: più tutele per genitori, famiglie e lavoratori fragili

by Admin

La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità a sostegno della genitorialità e della tutela dei lavoratori, ampliando diritti e possibilità di conciliazione tra vita privata e lavoro.
Le misure riguardano tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, compreso il personale del comparto sanità, e intervengono su congedi parentali, malattia dei figli e nuovi permessi per chi affronta patologie gravi.

Congedi parentali e malattia dei figli

Le novità dal 1° gennaio 2026

Con la modifica del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità), la Legge di Bilancio 2026 estende l’arco temporale di fruizione dei benefici.

Dal 1° gennaio 2026:

  • il congedo parentale potrà essere utilizzato fino al compimento del 14° anno di età del figlio, anziché fino ai 12 anni;
  • il congedo per malattia del figlio viene esteso fino ai 14 anni, con diritto a 10 giorni annui di assenza non retribuita, superando il precedente limite di 5 giorni fino agli 8 anni.

Congedo parentale

Estensione dell’età del figlio

L’accesso al congedo parentale viene ampliato per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fino ai 14 anni del figlio.
In caso di adozione o affidamento, il diritto è riconosciuto fino al compimento del 14° anno dall’ingresso del minore in famiglia.

Prolungamento del congedo parentale

La stessa estensione si applica anche al prolungamento del congedo parentale per figli con necessità di sostegno intensivo, che resta fruibile per un periodo complessivo massimo di tre anni, in modo continuativo o frazionato.

Trattamento economico

Nessuna variazione

Resta invariato il trattamento economico dei primi nove mesi di congedo parentale, già ridefinito dalle Leggi di Bilancio 2024 e 2025. La retribuzione dipende dalla data di conclusione del congedo obbligatorio di maternità o paternità.

Se il congedo obbligatorio si è concluso entro il 31 dicembre 2023
Il primo mese è retribuito al 100% secondo il CCNL Sanità, mentre i successivi otto mesi restano indennizzati al 30% fino ai 14 anni del figlio.

Se il congedo si è concluso nel corso del 2024
Oltre al primo mese al 100%, è previsto un mese retribuito all’80%, fruibile entro i sei anni del bambino. Dai 7 ai 14 anni, l’indennità torna al 30%.

Se il congedo si è concluso o si conclude dal 2025 in poi
Ai primi trenta giorni al 100% si aggiungono due mesi all’80%, sempre se fruiti entro i sei anni del figlio. Dal settimo al quattordicesimo anno l’indennità è del 30%.

Per i periodi successivi al nono mese, l’indennità al 30% spetta solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo INPS; in caso contrario resta il diritto al congedo non retribuito.

È fondamentale che aziende ed enti del Servizio Sanitario verifichino con attenzione la data di conclusione del congedo obbligatorio per applicare correttamente la disciplina.

Malattia del figlio

Nuova disciplina dal 2026

Dal 1° gennaio 2026, ciascun genitore lavoratore potrà usufruire di:

  • 10 giorni lavorativi annui di assenza non retribuita
  • per ogni figlio di età compresa tra i 4 anni (dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età) e i 14 anni (fino al giorno del compimento del quattordicesimo anno di età).

I giorni spettano a ciascun genitore nel rispetto del principio di alternatività. Conta esclusivamente l’età anagrafica del figlio.

Anche se non retribuiti, questi giorni sono considerati servizio effettivo per i lavoratori a tempo determinato e utili ai fini dell’anzianità per chi è a tempo indeterminato.

Per i figli fino a tre anni resta invariata la disciplina:
30 giorni annui retribuiti al 100%, come previsto dal CCNL Sanità.

Tutele rafforzate per lavoratori con patologie gravi

10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito

Dal 1° gennaio 2026, in applicazione della Legge 18 luglio 2025 n. 106 e come chiarito dalla Circolare INPS n. 152/2025, viene riconosciuto un nuovo diritto a 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per:

  • lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74%;
  • lavoratori con figli minorenni affetti dalle medesime patologie.

Le ore possono essere utilizzate per visite mediche, esami diagnostici, analisi cliniche e cure frequenti, previa certificazione medica e verbale di invalidità.

Congedo fino a 24 mesi

Tutela del posto di lavoro

Dal 9 agosto 2025 è previsto un nuovo congedo fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, non retribuito ma con conservazione del posto di lavoro, per i lavoratori che affrontano patologie oncologiche, invalidanti o croniche.

Il periodo non è computato nell’anzianità, ma è riscattabile ai fini pensionistici.
Il congedo è compatibile con altri benefici e resta fatto salvo ogni trattamento di miglior favore previsto dal CCNL Sanità.

Priorità nel lavoro agile

Al termine del congedo, il lavoratore ha diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile, se compatibile con le mansioni svolte.

Un passo avanti per conciliazione e diritti

Le misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 rappresentano un passo significativo verso un modello di welfare più attento ai bisogni delle famiglie e delle persone in condizioni di fragilità.
L’estensione dei congedi, i nuovi permessi e le tutele per la salute rafforzano il principio che la cura e il lavoro non devono essere in contrapposizione, ma sostenuti da un sistema di diritti chiaro ed esigibile.

La conoscenza delle norme resta fondamentale per poterle applicare correttamente e trasformare le previsioni legislative in tutele reali per lavoratrici e lavoratori.

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